Italian - Tribunale di Torino, 28 Gennaio 2011, RG 528/2011

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Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
28-01-2011
Citation:
Tribunale di Torino decisione del 28.01.2011 procedimento n. RG 528/2011
Court Name:
Tribunale di Torino Nona sezione Civile
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Headnote: 

Si deve applicare la direttiva europea 115/2008 ("direttiva rimpatri") anche al trattenimento del richiedente asilo - quindi con tutti i limiti all'istituto del trattenimento, non applicabile automaticamente, ma solo nei casi in cui sia riscontrabile ad esempio il pericolo di fuga o la pericolosità sociale, con  relativo obbligo di motivazione - anche perché altrimenti sorgerebbe una ingiustificata disparità di trattamento tra il semplice espellendo (che potrebbe non essere trattenuto) e il richiedente asilo  già destinatario di espulsione o respingimento (che dovrebbe sempre essere trattenuto).

Facts: 

L'ordinanza si riferisce alla vicenda di un richiedente asilo trattenuto in un CIE dopo avere fatto ingresso irregolare in Italia. Il trattenimento viene convalidato dal Giudice Di Pace, e poi prorogato dal Tribunale Ordinario. Il 21 gennaio viene notificato al richiedente il rigetto dell'istanza di asilo. Pendenti i termini per il ricorso, viene richiesta la proroga del trattenimento al Giudice di Pace che si dichiara incompetente perché è ancora in corso la procedura di asilo non essendo decorsi i 15 giorni per la presentazione dell'eventuale  ricorso contro il rigetto del riconoscimento della protezione internazionale. Veniva così chiamato a decidere il Tribunale Civile.

Decision & Reasoning: 

Il Tribunale ha ritenuto di non dovere provvedere alla proroga del periodo di trattenimento in quanto non era stata prospettata, e quindi motivata, nel caso di specie la sussistenza di un pericolo di fuga, requisito richiesto dalla direttiva rimpatri. Il pericolo di fuga inoltre, ritiene il Tribunale non può prospettarsi solo alla luce della condizione di irregolarità.

Outcome: 

Ricorso del richiedente accolto- Non proroga del trattenimento.