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Home ›Italia - Tribunale Ordinario di Roma, No R. G. 72238/2018, 21 November 2018
European Union Law > EN - Recast Asylum Procedures Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council
European Union Law > EN - Recast Reception Conditions Directive, Directive 2013/33/EU of 26 June 2013 > Article 6
European Union Law > EN - Recast Asylum Procedures Directive 2013/32/EU of the European Parliament and of the Council > Article 6
Decreto Legislativo 25/2008
Decreto Legislativo 142/2015
Art. 700
Codice di Procedura Civile
Art. 669 sexies
comma 2
Art. 10
comma 3
Costituzione della Repubblica Italiana
La Questura non può subordinare la richiesta di protezione internazionale di un richiedente asilo e del figlio minore alla prova dell’esistenza della dimora o del rapporto di filiazione.
I due ricorrenti, padre e figlio, nel luglio 2018 presentano domanda di protezione internazionale all’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma. In un primo momento, la Questura rifiuta di formalizzare la domanda di asilo poiché l’alloggio dei ricorrenti nell’istituto caritatevole indicato nella richiesta non rientra, secondo l’interpretazione data dalla Questura, nel concetto di dimora ex art. 26 D.lgs 25/2008 idonea a determinare la competenza. Viene pertanto presentata una nuova istanza. Tuttavia, la Questura rifiuta ancora una volta di riceverla, richiedendo una prova dell’effettivo rapporto di filiazione tramite adeguata documentazione o, in assenza, attraverso il test del DNA. Il ricorrente quindi integra la domanda con i documenti richiesti dalla Questura senza, tuttavia, ottenere alcuna risposta.
Secondo il giudice, il rifiuto della Questura a ricevere la domanda di asilo si fonda su un’erronea interpretazione del concetto di “dimora” di cui all’articolo 26 del d.lgs. 25/2008. Infatti, “luogo di dimora” non significa disponibilità di un alloggio, ma va riferito alla semplice presenza fisica nel territorio di un comune, anche se in un luogo “precario” e “caritatevole”. Inoltre, osserva il giudice che, in virtù dell’art. 6 paragrafo 1 della direttiva 2013/32/UE, la Questura è tenuta a ricevere la domanda avanzata entro i sei giorni lavorativi successivi, anche quando si ritiene incompetente. Quanto alla richiesta della prova del rapporto di filiazione tramite documentazione o sottoposizione a test del DNA, il giudice la ritiene infondata. Infatti, l’unico soggetto competente alla valutazione nel merito della domanda è la Commissione territoriale. Conseguentemente, la Questura deve ricevere la richiesta di protezione, non avendo alcun potere discrezionale al riguardo. Inoltre, l’art. 6 paragrafo 6 della direttiva 2013/33/UE non permette alla Questura di porre in capo ai ricorrenti l’onere di presentare documenti nella prassi difficili da ottenere ed economicamente onerosi. Il giudice, infine, ritiene che il rifiuto di ricevere la richiesta di asilo abbia determinato il perpetuarsi della condizione di irregolarità, con il conseguente pericolo di espulsione e l’impossibilità di accedere al sistema di accoglienza.
Accoglimento
Questo case summary è stato scritto da Alessandra Alosi, Ruggero Leotta, Alessia Sgroi e Stefano Scalora, membri della Clinica Legale dell’Università degli Studi di Catania.
Giurisprudenza nazionale citata
SS.UU. ordinanza n. 5059 del 28/02/2017 Tribunale di Palermo, 18/06/2018 Tribunale di Trieste, 21/06/29018 e 03/10/2019 Tribunale di Roma, 18/09/2018