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Home ›Italia - Tribunale di Roma, 20 gennaio 2013, RG 6534/2011
E’ illegittimo il rifiuto del titolo di viaggio per il titolare della protezione sussidiaria sul presupposto che la persona ha dichiarato false generalità precedentemente alla decisione sulla domanda di asilo e che nel fascicolo a lui relativo non sono presenti documenti tali da identificarlo in modo compiuto.
Il richiedente, cittadino afgano titolare di protezione sussidiaria, aveva presentato richiesta di titolo di viaggio alla Questura di Roma.
La Questura aveva deciso il rifiuto del titolo di viaggio sul presupposto che, precedentemente alla decisione sulla domanda di asilo, il richiedente aveva dichiarato false generalità e che nel fascicolo a lui relativo non erano presenti documenti tali da identificarlo in modo compiuto.
Il richiedente ha presentato ricorso contro tale decisione.
Secondo il Tribunale di Roma il provvedimento di diniego della Questura è in contraddizione con il provvedimento con cui al ricorrente è stato concesso il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria. Qualora l’identità del ricorrente non fosse stata chiara, infatti, la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale non avrebbe potuto concedergli la medesima protezione; né la Questura rilasciare il relativo permesso di soggiorno.
Il diniego del titolo di viaggio emesso dalla Questura di Roma è stato dichiarato illegittimo e annullato.



