ECRE is currently working on redeveloping the website. Visitors can still access the database and search for asylum-related judgments up until 2021.
You are here
Home ›Italia - Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, 1 luglio 2011, RG 7657/2010
La mancata applicazione della Clausola di Sovranità ex art. 3.2 del Regolamento CE 343/03 non è legittima quando il richiedente versa in gravi condizioni di salute
Il richiedente di etnia curda dopo aver presentato istanza di protezione internazionale nella Repubblica Ceca era giunto in Italia dove aveva inoltrato analoga istanza. L’Unità Dublino a seguito dell’accettazione della presa in carico da parte della Repubblica Ceca aveva disposto il trasferimento del richiedente in tale Stato. Il richiedente tuttavia aveva impugnato il decreto di trasferimento ritenendolo illegittimo alla luce delle gravi e comprovate condizioni di salute in cui versava.
Il Tribunale ha ritenuto illegittima la mancata applicazione della clausola di sovranità ex art. 3.2 del Regolamento CE 343/03 alla luce delle gravi e comprovate condizioni di salute del richiedente che in Italia aveva intrapreso un percorso riabilitativo presso una struttura sanitaria.
Ricorso del richiedente accolto- dichiarazione competenza dell’Italia



