Italia - Corte di Cassazione Sesta Sezione Civile, 16 febbraio 2012, RG 25293/2011

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Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
16-02-2012
Citation:
Corte di Cassazione Sesta Sezione Civile, decisione del 25.01.2012, procedimento n. R.G. 25293/2011
Court Name:
Corte di Cassazione Sesta Sezione Civile
Keywords:
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Headnote: 

La possibilità dell’alternativa di protezione all’interno del paese, prevista all’art. 8 della direttiva 2004/83/CE, non è stata recepita nell’ordinamento italiano e non costituisce un criterio applicabile.

Facts: 

Il richiedente, cittadino ghanese, aveva presentato domanda di protezione internazionale sostenendo di essere perseguitato nel proprio paese dagli appartenenti della sua comunità per motivi di carattere tribale/religioso. L’esito della domanda era stato negativo, motivo per cui il richiedente aveva presentato ricorso. Il tribunale di primo grado aveva rigettato tale ricorso sostenendo, inter alia, che il richiedente avrebbe avuto la possibilità di spostarsi in un'altra regione del paese, distante dal luogo in cui la persecuzione nei suoi confronti avrebbe avuto luogo. Tale impostazione era stata confermata dalla Corte di Appello.

Contro tale decisione il richiedente aveva presentato ricorso alla Corte di Cassazione.

Decision & Reasoning: 

Secondo la Corte di Cassazione, la motivazione addotta dalla Corte di Appello non è conforme alla normativa vigente.

L’art. 8 della direttiva 2004/83/CE, che prevede la possibilità dell’alternativa di protezione all’interno del paese, non è stata recepita dal d. lgs. del 19 novembre 2007, n. 251, con il quale l’Italia ha dato attuazione alla citata direttiva. Per tale ragione tale disposizione non fa parte dell’ordinamento italiano e nel valutare la richiesta di protezione internazionale la Corte di Appello non avrebbe potuto farne applicazione.

Outcome: 

La sentenza impugnata è stata anuullata e la causa è stata rinviata per nuovo esame alla medesima Corte di Appello, in diversa composizione.