Italia - Corte di Cassazione Prima Sezione Civile, 23 dicembre 2010, No. RG 717/2010

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Country of Decision:
Country of Applicant:
Date of Decision:
01-12-2010
Citation:
No. RG 717/2010
Court Name:
Corte di Cassazione Prima Sezione Civile
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Headnote: 

L’esistenza di un rischio di persecuzione nel Paese di origine deve essere appurata sulla base delle informazioni relative al Paese di origine, piuttosto che in base alla credibilità del richiedente asilo.

Facts: 

Il ricorrente, cittadino nigeriano, aveva presentato richiesta di protezione internazionale ricevendo una risposta negativa. In seguito alla presentazione di ricorso, il Tribunale adito aveva confermato la decisione presa dalle autorità amministrative sostenendo l’assenza di prove a sostegno del timore di persecuzione. La Corte di appello, successivamente interpellata, aveva confermato tale decisione evidenziando da una parte la genericità e la vaghezza delle affermazioni del richiedente, dall’altra la carenza di prove a sostegno della richiesta di protezione internazionale.

Contro tale decisione il ricorrente ha presentato ricorso in Cassazione.

Decision & Reasoning: 

La Cortedi Cassazione ha affermato che la Corte di Appello aveva sbagliato nel considerare quale principale criterio decisionale quello relativo alla credibilità del richiedente e nel ritenere che l’onore della prova gravasse solo su questi. Secondo la Corte, infatti, il rischio di persecuzione deve essere valutato sulla base di informazioni “esterne” e “oggettive” riguardanti il Paese di origine. Al contrario, elementi di valutazione personali, quali la credibilità, sono rilevanti solo al fine di valutare la riferibilità della condizione del richiedente a tale contesto generale.

Outcome: 

La Cortedi Cassazione ha annullato la sentenza, rinviando il caso alla Corte di Appello affinché riesaminasse la richiesta sulla base del principio affermato.