ECRE is currently working on redeveloping the website. Visitors can still access the database and search for asylum-related judgments up until 2021.
You are here
Home ›Italia - Corte di Appello di Milano, No. 1626/2018, RG. No. 344/2018, 22 Ottobre 2018
European Union Law > EN - Recast Reception Conditions Directive, Directive 2013/33/EU of 26 June 2013 > Article 19
D.lgs 150/2015
D.lgs. 181/2000
D.lgs 142/2015
Circolare n. 5090 del 4.4.2016 del Ministero del Lavoro
Lo straniero richiedente asilo privo di impiego ha diritto all’esenzione dal contributo per le spese sanitarie ex art. 8, comma 16, L. 537/1993, alla sola condizione della non occupazione, alla luce del dell’art. 19, commi 1, 2 e 7 del d. lgs. 150/2015, purché abbia dichiarato la propria disponibilità al lavoro. Il mancato riconoscimento di tale diritto configura una discriminazione ai danni del richiedente asilo privo di occupazione.
Il ricorrente è un richiedente asilo senegalese, inoccupato, con permesso di soggiorno e in possesso della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Pertanto, chiede l’esenzione del ticket sanitario E02, di cui all’art. 8, comma 16, L. 537/1993, il quale prevede l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti “disoccupati”. La richiesta, tuttavia, non viene accolta. Secondo l’interpretazione avallata dall’Agenzia della Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano, il diritto all’esenzione è riconosciuto solo a coloro che abbiano cessato un’attività lavorativa, escludendo i soggetti inoccupati, cioè in cerca di prima occupazione (come nel caso del ricorrente).
Il ricorrente presenta, quindi, ricorso al Tribunale di Milano per ottenere il riconoscimento del diritto alla esenzione del ticket sanitario E02 per effetto dell’art. 19, commi 1 e 7, D. lgs. n. 150/2015 o, in subordine, per l’effetto dell’art. 17, par. 4, Direttiva 2013/33/UE e chiede, di conseguenza, la restituzione della somma pagata. Il Tribunale, attraverso un’interpretazione letterale dell’art. 8, comma 16, L. 537/1993, indipendentemente dalla cittadinanza, non ritiene riconducibile la posizione dell’inoccupato alla categoria ivi indicata di disoccupato, in quanto non ha precedentemente svolto alcuna attività lavorativa. Sulla base di queste motivazioni, non accoglie il ricorso. Il Tribunale rigetta, inoltre, la domanda di restituzione della somma pagata.
Avverso la decisione del Tribunale, il ricorrente propone appello. Egli censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ignorato le modifiche legislative successive alla legge 537/1993, in particolare assumendo la violazione dell’art. 19, commi 1 e 7 del d.lgs. 150/2015. L’appellante, in aggiunta, lamenta l’inosservanza dei vincoli derivanti per i richiedenti asilo dalla direttiva UE 2013/33. Ripropone, inoltre, la domanda di restituzione della somma pagata.
Secondo quanto stabilito dall’art. 17, par. 4, della Direttiva 2013/33/UE, gli Stati membri hanno la possibilità di imporre ai richiedenti asilo l’obbligo di sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell’assistenza sanitaria, ma solo nell’ipotesi in cui essi dispongano di sufficienti risorse. Tuttavia, l'Italia ha deciso di non avvalersi di questa facoltà di deroga e il d. lgs. attuativo n. 142/2015 non contiene alcuna disposizione che obblighi i richiedenti asilo a contribuire ai costi dell'assistenza sanitaria. Il diritto invocato deriverebbe, perciò, dalla diretta applicazione della normativa dell’Unione che, in quanto sufficientemente chiara ed incondizionata, dovrebbe prevalere su una eventuale norma di legge nazionale incompatibile.
La Corte si concentra, poi, sulla nozione di disoccupato e sulla sua interpretazione alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs n. 150/2015. Ai sensi dell’art. 19, comma 1, D. lgs. n. 150/2015, sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, nelle forme previste, la propria immediata disponibilità al lavoro. Tale decreto supera la distinzione tra disoccupati e inoccupati, equiparando le due figure. Il ricorrente, essendo privo di impiego ed avendo formulato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, rientra nella categoria di disoccupato ai sensi dell’art. 19, comma 1, D. lgs. n. 150/2015. La Corte pertanto gli riconosce il diritto all’esenzione ex art. 8 c. 16 L.537/1993.
La Corte precisa inoltre che il riconoscimento del diritto all’esenzione dai contributi prescinde dalla distinzione di “disoccupato” e “inoccupato”, sulla base di quanto previsto dall’art 19, comma 7, D. lgs. n. 150/2015. Infatti, alla luce di tale norma, le disposizioni che condizionano prestazioni di carattere sociale allo stato di disoccupazione devono intendersi riferite alla sola condizione di “non occupazione”.
Appello accolto parzialmente.
Questo case summary è stato scritto da Alessandra Alosi, Ruggero Leotta, Alessia Sgroi e Stefano Scalora, membri della Clinica Legale dell’Università degli Studi di Catania.
Giurisprudenza nazionale citata
Cass. Sez. Unite, ord. n. 25246 del 16/10/2008
Cass. Sez. Unite sent. n. 11799/2017 del 12/5/2017
Tribunale Roma, Sez. Lavoro, sent. 13/6/2018
Tribunale di Brescia, ord. ex art 700 c.p.c., 30/07/2018