Italia – Tribunale di Roma, 28 Settembre 2018, R.G. n. 15692/2018

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Headnote: 

Le carenze sistemiche nella procedura di asilo e di accoglienza in Bulgheria impediscono il trasferimento previsto dall’Articolo 3 del Regolamento di Dublino (Reg. n. 604/2013).

Facts: 

Il ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale prima in Bulgaria e dopo pochi mesi in Italia. Dopo la consultazione del sistema EURODAC il Ministero dell’Interno ha disposto il traferimento del richiedente asilo in Bulgaria, che ha riconosciuto la sua competenza di ripresa in carico. Il ricorrente lamentava carenze sistematiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza in Bulgaria, mplicanti il rischio di trattamenti inumani o degradanti.

Decision & Reasoning: 

Il Tribunale di Roma ha accolto il ricorso ritenendo il trasferimento in Bulgaria in contrasto con l’articolo 3, par. 2, del Regolamento UE n. 604 del 2013 e con l’articolo 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

La Corte ha basato la sua decisione sulle ripetute pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e del Consiglio di Stato, analizzando anche il rapporto annuale 2017-2018 di Amnesty International.

Outcome: 

Appello accolto.

Observations/Comments: 

This case summary was written by Laura Palazzetti.

Other sources cited: 

Giurisprudenza nazionale citata

Consiglio di Stato sent. no. 5085/2017, no. 3998/2016, no. 3999/2016, Reg. Prov. Coll., no. 4000/2016, Reg. Prov. Coll., no. 4002/2016

Case Law Cited: 

ECtHR - Ay v Turkey, Application No. 30951/96, 22 March 2005