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Home ›Italia - Tribunale di Roma, 20 dicembre 2013, No. RG 4627/2010
International Law
International Law > 1951 Refugee Convention
Al fine del riconoscimento dello status di rifugiato sono necessari due presupposti: quello della sussistenza di uno dei motivi di persecuzione (attuata o minacciata) e quello della rottura del legame sociale esistente tra lo Stato di origine ed il suo cittadino tale da far ritenere che lo Stato non possa più garantire protezione.
Un cittadino ghanese aveva presentato nel 2009 richiesta di protezione internazionale alla Commissione Territoriale di Roma a causa delle persecuzioni subite dalla sua comunità e dai suoi parenti a seguito della conversione al cristianesimo e del rifiuto di prendere il posto del padre, sacerdote animista deceduto nel 2004, nella celebrazione dei riti tradizionali praticati nel villaggio di origine. La domanda di riconoscimento veniva rigettata dalla Commissione territoriale che non riteneva sussistere le condizioni per il riconoscimento. Contro tale decisione veniva fatto ricorso.
Il Tribunale ha riconosciuto al richiedente lo status di rifugiato ritenendo provata la circostanza che il richiedente si era convertito alla religione cristiana (di cui ha dimostrato di conoscere i fondamenti) e che per questa ragione aveva subito persecuzioni ad opera dei parenti e della comunità di provenienza. Il Tribunale ha ritenuto sussistere i requisiti per il riconoscimento perché, oltre alla sussistenza di uno dei motivi di persecuzione, nel caso di specie era credibile anche la rottura del legame sociale tra lo Stato di origine e il richiedente che si era inutilmente rivolto alle autorità di polizia da cui non aveva ricevuto alcuna efficace protezione.
Riconoscimento dello status di rifugiato.